Se ne parlò anni fa, se ne discusse animosamente e cavillosamente.
Per i mozzorecchi che facevano finta di non capire, eccovi serviti.
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Codice civile
Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI
Capo I
Delle falsità
Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo 2623 (Falso in prospetto). – Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.
Articolo 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Articolo 2625 (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
Capo II
Degli illeciti commessi dagli amministratori
Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). – Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante). – Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Capo III
Degli illeciti commessi mediante omissione
Articolo 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
Articolo 2631 (Omessa convocazione dell’assemblea). – Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Capo IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). – Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 2634 (Infedeltà patrimoniale). – Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
Articolo 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilita). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità.
Si procede a querela della persona offesa.
Articolo 2636 (Illecita influenza sull’assemblea). – Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 2637 (Aggiotaggio). – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 2638 (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Articolo 2639 (Estensione delle qualifiche soggettive). – Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
Articolo 2640 (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.
Articolo 2641 (Confisca). – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.
Codice penale
Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) – Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Ma la domanda è: perchè in questi 18 mesi il governo Prodi non ha fatto niente per abrogare le leggi adpersonam? :-|
@ samuele: la risposta è: perchè, se lo avesse fatto, adesso qualcuno come te direbbe: “ma perchè in questi 18 mesi invece di cercare di risanare l’economia il governo Prodi ha cercato di eliminare una legge che in fondo era utile e necessaria per il benessere del Paese?”
Se Silvio desidera strozzare la moglie per la storia dello sputtanamento su Repubblica, depenalizzerà anche l’uxoricidio..
Non capisco cosa vuoi sostenere: che la dimostrazione che la legge era sbagliata sarebbe data dal fatto che Berlusconi non va in galera? Cioè, il tuo argomento è simmetrico al suo: per lui andava fatta per salvarsi la pelle, per te non andava fatta perché se no lui si salva la pelle. Non so, io ho altri criteri, e altre ambizioni. Ma forse capisco male. L.
Quando si dice mistificare il pensiero altrui.
Cosa volesse sostenere Carletto mi pare abbastanza chiaro, che Berlusconi ha depenalizzato un reato per il quale aveva un processo in corso al fine di essere assolto. Cosa che si e’ effettivamente realizzata.
E’ del tutto evidente per qualsiasi persona di buon senso.
Che poi la questione di base e’: e’ un bene per la societa’ che sia possibile falsificare i bilanci senza subirne le conseguenze?
Vedete un po’ voi, con i vostri criteri e le vostre ambizioni.
Cioè, Luca, che criteri ed ambizioni hai, tu? Io, nel mio status di “semplice”, constato che un ex premier, o meglio la coalizione che lo appoggia, ha varato una legge che dopo qualche mese permette al premier stesso di salvarsi la pelle.
Il buon senso, quando non sia il senso di profonda ingiustizia, dice che perlomeno c’è qualcosa che tocca; ma io, d’altronde, non ho le ambizioni coltissime e raffinate che hai tu.
dai, non siate sciocchi: intendo dire che tutto questo era già chiaro, e detto, e sancito, no? Cosa dovrebbe dimostrare la sentenza di oggi? Che Berlusconi aveva fatto quella legge pro domo sua? E c’erano dubbi? Ed è questo il criterio su cui la giudichiamo, o se sia o non una buona legge? Ci interessano le intenzioni o i risultati? Oggi si sono dimostrate le intenzioni, sai che novità. Ciao, L.
E appunto ho domandato, e ripeto la domanda: e’ un bene per la societa’ che sia possibile falsificare i bilanci senza subire alcuna conseguenza?
Sapete a cosa servono nella maggior parte dei casi i falsi in bilancio? A stornare fondi. Da destinare certamente ad attivita’ non legali, altrimenti non ci sarebbe bisogno di stornarli.
Per tralasciare la mancata tassazione dei fondi stornati.
Rispondi o parli sempre d’altro per non arrivare al punto?
Uhmmmm secondo me invece con oggi si sono dimostrati proprio i risultati…
“secondo me invece con oggi si sono dimostrati proprio i risultati…”
… o meglio IL risultato. Poi, per tutto il resto (fondi per attività illecite, porcherie varie)… CHISSENEFOTTE. L’importante era portare a casa la pellaccia.
O no?
cosa c’è da discutere scusate ?!?!
Io trasecolo… quello lì, il piduista, è stato al governo, ha depenalizzato i reati per i quali lui ed i suoi confratelli di casta avrebbero D O V U T O andare al gabbio e basta !!!!!!
Ma che cavolo c’è da discutere ????
Che quelle mezze latrine del centrosinistra senza palle non abbiano cancellato quella legge da 4° mondo è vergogna che si aggiunge a vergogna…
sti quà vanno abbattuti come e peggio di Ceausescu !!!!
Luca Sofri ha un evidente problema con il buon senso e con l’idea di sè.
Se una cosa sa di buon senso (caro vecchio) ovverosia lui dice una stronzata (capita, siamo esseri umani, e dunque fallaci almeno quanto oriana), LS annaspa.
Non ammette il buon senso, ma solo paradossi. Non ammette gli errori ma solo le limitate capacità di comprendonio degli interlocutori.
Lui fa dello spirito su tutti: e fa bene, perdindirindina, levità e puntualità nel perculeggiare.
Guai. quando si trova nella condizione speculare. La deità si offende.
Luca, io volevo solo dire che vi state abituando proprio male con queste cose. Era una legge fatta per se stesso, e tutti lo negarono.
Questo non è un ragionamento simmetrico al suo; è semplicemente la riprova della verifica.
Balthazar, se anche la legge sulla depenalizzazione del falso in bilancio fosse stata subito abrogata dal CSX, Berlusconi sarebbe stato comunque assolto con la medesima motivazione.
Infatti in ossequio al c.d. “favor rei” le leggi penali sono retroattive per quel che concerne gli effetti positivi per il reo, ed irretroattive per quel che concerne gli effetti negativi.
In altre parole, se io commetto un fatto previsto all’epoca come reato, che poi viene depenalizzato, ed infine reintrodotto come reato, NON sono punibile (lo sono solo quelli che commettono il fatto dopo la sua reintroduzione come reato).
Insomma, Berlusconi l’avrebbe comunque sfangata
La sentenza di oggi mi sembra che dimostri che Berlusconi sarebbe stato assolto anche con la vecchia legge.
Visto che si parla di ipotetici reati avvenuti più di 20 anni fa…
Apelle, in che senso “..la sentenza di oggi mi sembra che dimostri che berlusconi sarebbe stato assolto anche con la vecchia legge…”?
Senza vis polemica, ma non capisco cosa voglia dire la tua frase (avrebbe senso solo ove Berlusconi fosse stato assolto per “non aver commesso il fatto”).
O forse volevi dire che comunque il reato, a parere dello stesso PM, era comunque prescritto?
@Thx: l’ultima che hai detto.
Da quel poco che sono riuscito a leggere (oggi la mia linea sembra inchiodata) il reato (qualora ci fosse anche stato) era comunque prescritto. Anche tenendo buoni i vecchi termini di prescrizione.
Se vogliamo invece parlare della nuova legge sul falso in bilancio, io credo che in definitiva sia una discreta legge.
Che può certo essere migliorata, come tutte le leggi, ma che è nettamente migliore di quella vecchia.
Una legge che, soprattutto, limita il potere discrezionale del magistrato in tema di valutazioni.
Perchè, e sarebbe bene ricordarlo, il Bilancio di una società non è e non potrà mai essere un documento inequivocabilmente “vero”.
Tutti i bilanci, per certi versi, sono “falsi”, perchè frutto anche di valutazioni soggettive.
Il tutto detto molto brevemente e molto alla cazzo.
Thx1138, scusa se mi intrometto nella tua discussione con Balthazar. Ma siccome hai risposto, a lui che attaccava “quelle mezze latrine del centrosinistra senza palle che non hanno cancellato quella legge”, che tanto Berlusconi la sfangava comunque, vorrei chiederti: questo è un motivo per non cambiare una cattiva legge? O forse la legge è cattiva perché non permette di condannare – astrattamente, ovvio – Berlusconi?
***
Ma gli articoli contenuti nel primo commento davvero permettono di “falsificare i bilanci senza subirne le conseguenze”, come è stato scritto?
@Lorenzo,
No, forse mi sono spiegato male (oppure ho capito male Balthazar). A mio parere quella legge andava comunque abolita (o quanto meno modificata), ma NON per “beccare” Berlusconi, posto che, da un lato, egli si sarebbe comunque avvalso degli effetti positivi “ad personam” che produceva sulla sua vicenda processuale, e dall’altro avrei trovato eticamente inaccettabile una modifica volta solo a colpire Berlusconi (ossia “ad personam”).
Quella legge avrebbe dovuto esser cambiata per motivi di ordine generale, ossia il fatto che in pratica “consente” di creare fondi neri facendo “piccoli” falsi in bilancio non punibili. Che poi non sono propriamente “piccoli”, visto che il 5% del conto economico di una grossa impresa (v. ad es. la Calcestruzzi S.p.A.) è comunque un importo a 6 zeri.
P.S.
avevo dimenticato un pezzo
Tu chiedi “..Ma gli articoli contenuti nel primo commento davvero permettono di “falsificare i bilanci senza subirne le conseguenze”, come è stato scritto?..”
Non propriamente senza conseguenze (ci sono sanzioni amministrative), ma comunque rischiando poco (e soprattutto SENZA commetter reato).
Una legge del genere non deve esistere… quindi il centroSX avrebbe dovuto abolirla mezz’ora dopo l’insediamento al governo.
Questo intendevo dire.
So benissimo che anche abolita, probabilmente il piduista pluriprescritto, l’avrebbe sfangata, ma non è una ragione valida.
Io il mio 730 ridicolo me lo devo sempre compilare per benino, sti qua invece….
Tutto chiaro, Thx1138. Dal tuo tirare in ballo Berlusconi dinanzi all’ira di Balthazar nei confronti del centrosinistra, avevo capito diversamente.
Quanto al secondo punto, a quanto mi risulta – basta leggere il primo commento – le sanzioni amministrative” di cui parli sono previste solo per le violazioni degli articoli 2625, 2630 e 2631 (cioè per Impedito controllo, Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, Omessa convocazione dell’assemblea).
Tutto il resto è reato.
Insomma, quello che pensavo io.
Si tratta di un’ottima legge.
La proponiamo ai tedeschi?