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Collegato alla Finanziaria 2007 made in sinistra: disposizioni urgenti di carattere finanziario, Decreto Legge 03.10.2006 n° 262 , G.U. 03.10.2006.

Articolo 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali

1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti.
La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

***

Quindi in teoria, dallo scorso 3 ottobre in internet non si può più riportare il testo di un qualsiasi articolo tratto da un qualsiasi sito o giornale, pur citando la fonte.
Lo dice l’articolo. 32 del decreto legge n. 262.
Per poterlo fare, occorre pagare un compenso all’editore. E se non lo si fa, le sanzioni sono salatissime.
Come bene sapete, fino al giorno prima del decreto il copyleft era ammesso sul web con la sola restrizione di citare rigorosamente la fonte editoriale e l’autore del pezzo.
Come ha notato l’Ordine dei giornalisti della Lombardia, è praticamente una nuova tassa sul macinato persino per le rassegne stampa.

Cioè: non ve ne siete neanche accorti, e l’unica speranza è che vada all’italiana e che non venga applicata: ma la vostra sinistra ha compiuto l’atto più teoricamente illiberale e antidemocratico che si potesse immaginare.

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1 Commento

  1. Facci ci mandi il tuo curriculum on line?
    Mi faccio spesso una domanda…
    Ma chi sei?

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